20 Aprile 2015
Accesso Civico Semplice
L’ Accesso Civico, disciplinato dall’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modificato dall’art. 6 del decreto legislativo 25.05.16 n.97 (vedi all. 1) riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria ai sensi del sopra citato Decreto Legislativo sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”
Procedimento amministrativo per l’esercizio del diritto all’accesso civico semplice
La richiesta di Accesso Civico, deve essere inoltrata al Dirigente cui sono attribuite le funzioni relative all’accesso civico, delegato dal Responsabile delle prevenzione della corruzione e per la trasparenza; detta richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
Con D.R.P.C.T. n. 1/15 (all. n. 3) è stato all’uopo delegato il Dr. Vincenzo Barletta, Dirigente amministrativo in servizio presso questo Istituto.
La richiesta, debitamente sottoscritta, da redigersi in conformità del modulo appositamente predisposto, (all. n. 4) con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va inoltrata con una delle seguenti modalità:
– tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected]
– tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Istituto Regionale del Vino e dell’Olio – Dirigente delegato all’accesso civico – Via Libertà n. 66 90100 – Palermo
– presso la sede dell’Ente in Via Libertà n. 66 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Descrizione del procedimento
Il Dirigente delegato all’Accesso Civico, ricevuta la richiesta di pubblicazione di documenti , informazioni o dati verifica prioritariamente se per gli atti richiesti sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 /2013.
Nel caso in cui non viga l’obbligo di pubblicazione il Dirigente delegato all’Accesso Civico ne da comunicazione al richiedente che, ricorrendone i presupposti, potrà avanzare richiesta di accesso civico “generalizzato” – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 – o di accesso “documentale” ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso in cui sia previsto l’obbligo di pubblicazione ed il documento, l’informazione o il dato richiesto risulti già pubblicato, il Dirigente delegato né da comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale così come previsto dalla vigente normativa in materia.
In caso invece di omessa pubblicazione il Dirigente delegato all’Accesso Civico trasmette la richiesta, secondo la competenza per materia, al soggetto competente per la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto e contestualmente né informa il richiedente.
Il soggetto competente per la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto lo trasmette a sua volta al responsabile del procedimento di pubblicazione dell’Ente che ne provvede alla materiale pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione “amministrazione trasparente” e comunica altresì al Dirigente delegato all’accesso civico l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo n. 33/13. Quest’ultimo ne informa il richiedente.
Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di gg.30.
Rimedi nel caso di rifiuto, differimento o limitazioni dell’accesso
In caso di diniego, totale o parziale, all’accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.(MOD all.6)
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede ad acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, il quale deve pronunciarsi entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso fino all’acquisizione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)
Contatti
Dirigente delegato all’accesso civico
Dr. Vincenzo Barletta
Telefono 0916278211
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Soggetto titolare del potere sostitutivo
Dr.ssa Maria Laura Germanà – Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità
Telefono: 0916278214
Indirizzo di posta elettronica: [email protected]
Allegati:
Allegato 1 Art. 5, 5bis e 5 ter Decreto Legislativo 33-13
Allegato 2 PTPCT Irvo
Allegato 3 DPRCT n. 1-15
Allegato 4 Modulo richiesta accesso civico
Allegato 5 Delibera Commissario Straordinario n° 18/2016
Allegato 6 Modulo richiesta di riesame
Allegato 7 Art.116 D.lgs. 104-10
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