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17 Marzo 2021

Tfs/Tfr

Procedura per l’erogazione dell’anticipo Tfs/Tfr ai sensi dell’art. 23 del D.L. 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019:

1) il richiedente presenta la domanda di certificazione del diritto all’anticipo Tfs/Tfr all’ente erogatore;

2) entro 90 giorni dalla ricezione della domanda l’ente erogatore comunica al richiedente, anche attraverso sistemi telematici: la certificazione del diritto all’anticipo Tfs/Tfr ovvero il rigetto della domanda qualora non si posseggano i necessari requisiti, e l’indicazione dell’indirizzo Pec dell’ente erogatore al quale la banca dovrà inviare le successive comunicazioni;

3) il richiedente presenta la domanda di anticipo Tfs/Tfr alla banca aderente all’iniziativa, corredata dalla certificazione del diritto all’anticipo Tfs/Tfr, proposta di contratto di anticipo Tfs/Tfr, secondo il modello allegato all’Accordo Quadro; dalla dichiarazione dello stato di famiglia e i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato

4) la banca, effettuata l’istruttoria, accettata la proposta, comunica all’ente erogatore e al richiedente l’avvenuta presentazione della domanda di anticipo Tfs;

5) L’ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l’importo dell’anticipo del TFS/TFR, per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR.

Qualora l’ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile ovvero l’impossibilità di perfezionare l’operazione di anticipo Tfs/Tfr, la proposta di contratto decade e il richiedente dovrà eventualmente richiedere una nuova certificazione all’ente erogatore e presentare una nuova proposta contrattuale. Trascorsi 30 giorni senza la ricezione di alcuna comunicazione da parte dell’ente erogatore, il contratto è risolto automaticamente;

6) la banca eroga l’anticipo Tfs/Tfr entro 15 giorni dall’accettazione della proposta contrattuale.

La disciplina completa è dettata dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51” Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 pubblicato nella GU n.150 del 15-6-2020.

– MODELLO RICHIESTA ANTICIPO (il modello va compilato utilizzando il tasto tabulalatore dopo aver inserito i dati in  ogni campo incluso l’ultimo) –

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